| Le
fonti energetiche rinnovabili permettono la produzione di energia
elettrica senza danneggiare l’ambiente in quanto non sono
di origine fossile ma provengono da elementi naturali come il
sole ed il vento non soggetti ad esaurimento o comunque elementi
naturali capaci di rigenerarsi alla stessa velocità con
cui vengono prelevati e consumati. In più hanno grandi
potenzialità in termini di sicurezza e non creano problemi
di smaltimento dei prodotti di scarto come succede con l’energia
nucleare. In particolare l’energia solare, a tutte queste
potenzialità aggiunge il vantaggio di poter essere prodotta
in impianti domestici di ridotte dimensioni che sono in grado
di soddisfare il fabbisogno energetico di una singola abitazione
o di un complesso di abitazioni.
Il
DECRETO LEGISLATIVO 29/12/2003 N. 387 definisce come RINNOVABILI
le seguenti fonti energetiche: SOLARE, EOLICA, GEOTERMICA, MOTO
ONDOSO, MAREMOTRICE, BIOMASSE.
La
normativa ha lo scopo di promuovere un maggior contributo delle
fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità
e favorire lo sviluppo di impianti di Microgenerazione (produzione
per proprio fabbisogno) elettrica alimentati da fonti rinnovabili
con particolare attenzione per il solare
Caratteristiche
delle Fonti Rinnovabili
- produzione
di energia elettrica da elementi naturali non esauribili
- risparmio
di combustibili fossili
- assenza
di emissioni inquinanti e di scarti di produzione soggetti
a smaltimento
- affidabilità
degli impianti in termini di sicurezza
- costi
di esercizio e manutenzione ridotti al minimo stimati in circa
l’ 1% annuo del costo dell’impianto
- modularità
del sistema, per aumentare la potenza dell’impianto
è sufficiente aumentare il numero dei moduli
- vita
media dell’impianto stimata in 25 anni
- ritorno
dell’investimento in 8/10 anni grazie all’ INCENTIVAZIONE
- autosufficienza
dell’impianto se accuratamente ridotto il fabbisogno
energetico dell’unità abitative grazie alle nuove
tecnologie per ottenere la “CERTIFICAZIONE ENERGETICA”
Nuova
legislazione italiana
In
questi ultimi tempi pertanto gli edifici dotati di impianti
solari godono di un crescente successo, dovuto non solo a sempre
più diffuse forme di incentivo pubblico, come il CONTO
ENERGIA ma anche al notevole valore aggiunto che
l’impianto attribuisce all’unità abitativa
stessa. E’ chiaro che alla stato attuale delle cose data
l’enorme richiesta energetica di una normale abitazione,
pensare di produrre con il solare tanta energia da soddisfare
il proprio fabbisogno è ancora un’ipotesi non realizzabile.
Ma è proprio per questo che parlare di RISPARMIO
ENERGETICO diventa inevitabile: il problema più
importante è che noi oggi progettiamo delle abitazioni
che consumano quantità di energia enormi e la questione
da affrontare non è come riuscire a produrre di più
ma come consumare di meno. Il modello da perseguire é
quindi quello di uno sviluppo sostenibile. Progettare e costruire
in maniera sostenibile significa riuscire a conciliare le necessità
di un edificio con le caratteristiche fisiche e climatiche del
sito, con l’utilizzo, se possibile, di fonti rinnovabili.
Particolare attenzione deve essere posta all’impatto energetico
dell’edificio: un contributo significativo nella riduzione
delle emissioni di gas ad effetto serra può essere ottenuto
migliorando i processi di costruzione e gestione degli edifici.
Affinché si verifichi il raggiungimento di un’architettura
realmente ecocompatibile ed adeguata alle esigenze moderne,
le scelte progettuali e tecnologiche devono essere fatte per
orientare il modo di progettare ed edificare focalizzando l’obiettivo
di ridurre i consumi energetici. Negli
ultimi anni fortunatamente anche la legislazione italiana sta
seguendo queste linee guida tanto che a partire dall’8
Ottobre 2006 è entrata in vigore la così detta
“CERTIFICAZIONE ENERGETICA”.
Il
DECRETO LEGGE 192/2005 stabilisce
particolari criteri e condizioni per migliorare le prestazioni
energetiche degli edifici proprio in funzione di quanto stabilito
dal protocollo di Kyoto per la riduzione dell’emissione
di gas ad effetto serra. Il decreto rende la certificazione
energetica degli edifici gradualmente obbligatoria su tutto
il territorio nazionale. Dal 1º Luglio 2009 per cui sarà
obbligatoria non solo per le nuove costruzioni e per le ristrutturazioni
di edifici esistenti, ma per la compravendita di qualsiasi tipo
di edificio. In particolare il decreto prevede l’applicazione
dei criteri per migliorare le prestazioni energetiche degli
edifici (art. 3) e conseguente obbligo di certificazione energetica
(art. 6) nei seguenti casi:
-
ristrutturazione di edifici esistenti (con diversi gradi di
applicazione a seconda del tipo di intervento)
- edifici
di nuova costruzione
All’art.
15 sono poi individuate le sanzioni amministrative applicate
in caso di mancata osservanza delle disposizioni di cui al presente
decreto. Mentre negli allegati C ed E sono definiti in maniera
puntuale rispettivamente i requisiti delle prestazione energetica
degli edifici e i dati obbligatori per la redazione della relazione
tecnica che attesta la rispondenza dell’edificio alla
prescrizioni in materia di contenimento dei consumi energetici.
Certificato
Energetico
DECRETO
LEGGE 192/2005 INTEGRATO DAL DECRETO LEGGE 22/12/2006
CERTIFICATO
ENERGETICO PER GLI EDIFICI
1°
GENNAIO 2007: L’attestato di efficienza energetica
è una condizione indispensabile per ottenere le agevolazioni
fiscali per ristrutturare edifici in funzione di una maggiore
efficienza energetica.
1° LUGLIO 2007: Si introduce l’obbligo
anche per i vecchi edifici della certificazione energetica,
ma solo nel momento dell’immissione sul mercato immobiliare.
Diventa obbligatoria la certificazione energetica per edifici
sopra i 1000 mq nel caso di compravendita.
1°
GENNAIO 2008: Introduzione di un nuovo livello di isolamento
che consentirà di ridurre entro tre anni i fabbisogni
termici dei nuovi edifici del 40% rispetto al 2005.
1°
LUGLIO 2008: Obbligo di certificazione energetica anche
per gli edifici sotto i 1000 mq di superficie utile.
1°
LUGLIO 2009: Obbligo di certificazione energetica anche
per la compravendita dei singoli appartamenti.
MAXIEMENDAMENTO
FINANZIARIA 2007 - DECRETO
19 FEBBRAIO 2007 DI ATTUAZIONE
«
DETRAZIONI FISCALI» Il decreto prevede detrazioni fiscali
del 55% sull’imposta lorda a carico del contribuente per
tutti coloro che attueranno interventi di riqualificazione energetica
di edifici esistenti che comportino la riduzione del fabbisogno
energetico di almeno il 20%.
«
SOLARE OBBLIGATORIO NELLE NUOVE COSTRUZIONI» In tutti
i nuovi edifici è previsto l’obbligo del solare
termico per il riscaldamento dell’acqua sanitaria per
una frazione di almeno il 50% del fabbisogno domestico. E’
previsto anche l’obbligo di un impianto fotovoltaico la
cui potenza sarà definita da un apposito decreto ministeriale.
«OBBLIGO
DI SCHERMANTI ESTERNI PER I NUOVI EDIFICI» Per gli immobili
nuovi e nel caso di ristrutturazioni di edifici di superficie
utile superiore a 1000 m2, é obbligatoria la presenza
di sistemi schermanti esterni. A causa della notevole diffusione
del condizionamento negli ultimi anni i consumi elettrici sono
cresciuti molto. Considerando solo gli impianti sotto i 7 kW
i consumi sono di 11 TWh/a per, con emissioni pari a 6 Mt CO2/a.
La domanda di punta estiva è aumentata tanto da superare
quella invernale.
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