FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI

Le fonti energetiche rinnovabili permettono la produzione di energia elettrica senza danneggiare l’ambiente in quanto non sono di origine fossile ma provengono da elementi naturali come il sole ed il vento non soggetti ad esaurimento o comunque elementi naturali capaci di rigenerarsi alla stessa velocità con cui vengono prelevati e consumati. In più hanno grandi potenzialità in termini di sicurezza e non creano problemi di smaltimento dei prodotti di scarto come succede con l’energia nucleare. In particolare l’energia solare, a tutte queste potenzialità aggiunge il vantaggio di poter essere prodotta in impianti domestici di ridotte dimensioni che sono in grado di soddisfare il fabbisogno energetico di una singola abitazione o di un complesso di abitazioni.

Il DECRETO LEGISLATIVO 29/12/2003 N. 387 definisce come RINNOVABILI le seguenti fonti energetiche: SOLARE, EOLICA, GEOTERMICA, MOTO ONDOSO, MAREMOTRICE, BIOMASSE.

La normativa ha lo scopo di promuovere un maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità e favorire lo sviluppo di impianti di Microgenerazione (produzione per proprio fabbisogno) elettrica alimentati da fonti rinnovabili con particolare attenzione per il solare

Caratteristiche delle Fonti Rinnovabili

  • produzione di energia elettrica da elementi naturali non esauribili                         
  • risparmio di combustibili fossili
  • assenza di emissioni inquinanti e di scarti di produzione soggetti a smaltimento
  • affidabilità degli impianti in termini di sicurezza
  • costi di esercizio e manutenzione ridotti al minimo stimati in circa l’ 1% annuo del costo dell’impianto
  • modularità del sistema, per aumentare la potenza dell’impianto è sufficiente aumentare il numero dei moduli
  • vita media dell’impianto stimata in 25 anni
  • ritorno dell’investimento in 8/10 anni grazie all’ INCENTIVAZIONE
  • autosufficienza dell’impianto se accuratamente ridotto il fabbisogno energetico dell’unità abitative grazie alle nuove tecnologie per ottenere la “CERTIFICAZIONE ENERGETICA”

Nuova legislazione italiana

In questi ultimi tempi pertanto gli edifici dotati di impianti solari godono di un crescente successo, dovuto non solo a sempre più diffuse forme di incentivo pubblico, come il CONTO ENERGIA ma anche al notevole valore aggiunto che l’impianto attribuisce all’unità abitativa stessa. E’ chiaro che alla stato attuale delle cose data l’enorme richiesta energetica di una normale abitazione, pensare di produrre con il solare tanta energia da soddisfare il proprio fabbisogno è ancora un’ipotesi non realizzabile. Ma è proprio per questo che parlare di RISPARMIO ENERGETICO diventa inevitabile: il problema più importante è che noi oggi progettiamo delle abitazioni che consumano quantità di energia enormi e la questione da affrontare non è come riuscire a produrre di più ma come consumare di meno. Il modello da perseguire é quindi quello di uno sviluppo sostenibile. Progettare e costruire in maniera sostenibile significa riuscire a conciliare le necessità di un edificio con le caratteristiche fisiche e climatiche del sito, con l’utilizzo, se possibile, di fonti rinnovabili. Particolare attenzione deve essere posta all’impatto energetico dell’edificio: un contributo significativo nella riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra può essere ottenuto migliorando i processi di costruzione e gestione degli edifici. Affinché si verifichi il raggiungimento di un’architettura realmente ecocompatibile ed adeguata alle esigenze moderne, le scelte progettuali e tecnologiche devono essere fatte per orientare il modo di progettare ed edificare focalizzando l’obiettivo di ridurre i consumi energetici. Negli ultimi anni fortunatamente anche la legislazione italiana sta seguendo queste linee guida tanto che a partire dall’8 Ottobre 2006 è entrata in vigore la così detta “CERTIFICAZIONE ENERGETICA”.

Il DECRETO LEGGE 192/2005 stabilisce particolari criteri e condizioni per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici proprio in funzione di quanto stabilito dal protocollo di Kyoto per la riduzione dell’emissione di gas ad effetto serra. Il decreto rende la certificazione energetica degli edifici gradualmente obbligatoria su tutto il territorio nazionale. Dal 1º Luglio 2009 per cui sarà obbligatoria non solo per le nuove costruzioni e per le ristrutturazioni di edifici esistenti, ma per la compravendita di qualsiasi tipo di edificio. In particolare il decreto prevede l’applicazione dei criteri per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici (art. 3) e conseguente obbligo di certificazione energetica (art. 6) nei seguenti casi:

  • ristrutturazione di edifici esistenti (con diversi gradi di applicazione a seconda del tipo di intervento)
  • edifici di nuova costruzione

All’art. 15 sono poi individuate le sanzioni amministrative applicate in caso di mancata osservanza delle disposizioni di cui al presente decreto. Mentre negli allegati C ed E sono definiti in maniera puntuale rispettivamente i requisiti delle prestazione energetica degli edifici e i dati obbligatori per la redazione della relazione tecnica che attesta la rispondenza dell’edificio alla prescrizioni in materia di contenimento dei consumi energetici.

Certificato Energetico

DECRETO LEGGE 192/2005 INTEGRATO DAL DECRETO LEGGE 22/12/2006

CERTIFICATO ENERGETICO PER GLI EDIFICI

1° GENNAIO 2007: L’attestato di efficienza energetica è una condizione indispensabile per ottenere le agevolazioni fiscali per ristrutturare edifici in funzione di una maggiore efficienza energetica.

1° LUGLIO 2007: Si introduce l’obbligo anche per i vecchi edifici della certificazione energetica, ma solo nel momento dell’immissione sul mercato immobiliare. Diventa obbligatoria la certificazione energetica per edifici sopra i 1000 mq nel caso di compravendita.

1° GENNAIO 2008: Introduzione di un nuovo livello di isolamento che consentirà di ridurre entro tre anni i fabbisogni termici dei nuovi edifici del 40% rispetto al 2005.

1° LUGLIO 2008: Obbligo di certificazione energetica anche per gli edifici sotto i 1000 mq di superficie utile.

1° LUGLIO 2009: Obbligo di certificazione energetica anche per la compravendita dei singoli appartamenti.

MAXIEMENDAMENTO FINANZIARIA 2007 - DECRETO 19 FEBBRAIO 2007 DI ATTUAZIONE

« DETRAZIONI FISCALI» Il decreto prevede detrazioni fiscali del 55% sull’imposta lorda a carico del contribuente per tutti coloro che attueranno interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti che comportino la riduzione del fabbisogno energetico di almeno il 20%.

« SOLARE OBBLIGATORIO NELLE NUOVE COSTRUZIONI» In tutti i nuovi edifici è previsto l’obbligo del solare termico per il riscaldamento dell’acqua sanitaria per una frazione di almeno il 50% del fabbisogno domestico. E’ previsto anche l’obbligo di un impianto fotovoltaico la cui potenza sarà definita da un apposito decreto ministeriale.

«OBBLIGO DI SCHERMANTI ESTERNI PER I NUOVI EDIFICI» Per gli immobili nuovi e nel caso di ristrutturazioni di edifici di superficie utile superiore a 1000 m2, é obbligatoria la presenza di sistemi schermanti esterni. A causa della notevole diffusione del condizionamento negli ultimi anni i consumi elettrici sono cresciuti molto. Considerando solo gli impianti sotto i 7 kW i consumi sono di 11 TWh/a per, con emissioni pari a 6 Mt CO2/a. La domanda di punta estiva è aumentata tanto da superare quella invernale.

 

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